Art. 2.

      1. A decorrere dal 1o luglio 2007, per l'accesso ai musei, alle aree archeologiche e ai complessi monumentali statali è dovuto il pagamento della somma di un euro da parte dei soggetti che, ai sensi della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, avevano titolo ad accedervi gratuitamente.
      2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai minori di anni dieci.
      3. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 1 sono destinate alle assunzioni previste dalla presente legge con decreto del segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali, attraverso le direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici, individuate quali centri di responsabilità contabile.
      4. Ai fini del piano annuale di assunzioni di cui all'articolo 1, il personale è selezionato previa richiesta dei competenti uffici dei musei, delle aree archeologiche, dei complessi monumentali, degli archivi e delle biblioteche statali ai centri per l'impiego. Le assunzioni sono subordinate al superamento di un colloquio. Il

 

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personale assunto è destinato agli uffici interessati in base alle richieste di cui al periodo precedente e può essere utilizzato per un periodo massimo di sei mesi nel corso dell'anno.
      5. Le graduatorie formate a seguito del superamento del colloquio di cui al comma 4 sono valide per tre anni.
      6. Il servizio prestato dal personale a seguito del piano annuale di assunzioni di cui all'articolo 1 costituisce titolo preferenziale per la partecipazione ai concorsi banditi dal Ministero per i beni e le attività culturali.